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CREDITO D'IMPOSTA R&S - LEGGE DI STABILITA 2015

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CREDITO D'IMPOSTA R&S - LEGGE DI STABILITA 2015
CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO EFFETTUATE NEL QUINQUENNI0 2015/2019
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FINALITA’
Favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte del sistema delle imprese.

BENEFICIARI
Imprese di qualsiasi dimensione, localizzati su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato.

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
  • a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e difatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizio permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  • c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere L'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scope commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo d necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione d troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  • d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non piano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.  Non sano ammissibili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
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SPESE AGEVOLABILI
Sono ammissibili le spese relative a:
  • a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo dì dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico; Come da classificazione Unesco lsced (International Standard Classification of Education) Come da dettaglio seguente
  • b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988z, in relazione alla misura e al periodo d’utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA;
  • c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative.
  • d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. Tra queste categorie rientrano anche i COSTI DEL PERSONALE TECNICO DELL'IMPRESA NON IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE. Fra le spese agevolabili sono ricomprese anche le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile obbligatoria entro un limite massimo annuale di 5.000 euro.

AGEVOLAZIONE
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quelli in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti (4) a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Per le spese relative alle lettere a) e c) del paragrafo precedente (spese personale qualificato e contratti di ricerca, il credito di imposta spetta nella misura del 50%) anziché del 25%.
credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila.
Il credito d'imposta:
  • - dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi,
  • - non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
  • - non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui all'art. 61 e all'art. 109, comma 5 del TUIR.
  • - non è soggetto ai limiti di utilizzo di 250.000 euro annui di cui all'articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 elegge finanziaria 2008).
  • - è utilizzabile esclusivamente in compensazione (5).

CONTROLLI
Controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prove di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

    • 2)  Recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989.
    • 3)  Di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
    • 4)  Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale d calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
    • 5)  Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislative 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni 6 Di cui al decreto legislativo n. 39 de12010
    • 7)  Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5 mila. Le imprese con bilancio certificato sono esentate dagli obblighi del presente comma. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

REGIME
Si ritiene che la misura non sia un aiuto di stato e pertanto cumulabile con gli altri strumenti agevolativi.

TEMPISTICHE E PROCEDURE
Non d prevista la presentazione di istanze telematiche ma l’importo del credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Il tutto deve essere inserito nella nota integrativa/ relazione sul bilancio dell'anno precedente.

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Brigida Michele      Email: brigida.michele@xrayconsult.it
Via Uboldo 2/c - 20063
Cernusco sul Naviglio (MI)     Tel.:   338 3688709
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