NOTA - LA RADIOPROTEZIONE
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LA RADIOPROTEZIONE
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE
I Principi della radioprotezione radiologica sono volti a garantire che il personale che lavora all'interno e all'esterno di installazioni con sorgenti radioattive non sigillate o che possono irradiare radiazioni, non riceva dosi di radiazioni superiori ai limiti di legge e sia sottoposto a esposizioni controllate.Le disposizioni normative, come il D.Lgs. 230/95, come peraltro già il D.P.R. 185/64,prevedono sorveglianza fisica e controllo medico in base alla classificazione e alla categoria di esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti.
- 1 mSv/anno per l'equivalente di dose per esposizione globale e per l'equivalente di dose efficace.
- 15 mSv/anno per l'equivalente di dose al cristallino.
- 50 mSv/anno per l'equivalente di dose alla pelle.
- 50 mSv/anno per l'equivalente di dose a mani, avambracci, piedi e caviglie.
Per i lavoratori esposti, i limiti di dose sono leggermente più alti:
- 100 mSv in 5 anni per l'equivalente di dose per esposizione globale e per l'equivalente di dose efficace, ma non più di 50 mSv in un anno solare.
- 13 mSv in un trimestre solare per l'equivalente di dose all'addome nel caso delle lavoratrici in età fertile.
- 150 mSv/anno per l'equivalente di dose al cristallino.
- 500 mSv/anno per l'equivalente di dose alla pelle.
- 500 mSv/anno per l'equivalente di dose a mani, avambracci, piedi e caviglie.
- Per garantire la protezione dalle radiazioni, sono adottati diversi sistemi e accorgimenti, come la riduzione del tempo di esposizione alla sorgente di radiazioni, l'uso di protezioni o schermature adeguate tra la sorgente e l'operatore e l'aumento della distanza tra la sorgente e l'operatore.
I principali obiettivi e sistemi per l'attuazione delle misure di protezione dalle radiazioni ionizzanti includono:
L'obiettivo principale è mantenere le esposizioni alle radiazioni ionizzanti al livello più basso possibile, nel rispetto dei limiti stabiliti, al fine di proteggere la salute delle persone. La creazione e la giustificazione delle pratiche, la verifica e l'ottimizzazione della protezione, nonché la verifica del rispetto dei limiti di dose individuali sono parte integrante delle misure di protezione radiologica.
Il protocollo raccomandato dall'ICRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni) e la normativa italiana, come il D.Lgs. 230/95, stabiliscono principi fondamentali per la protezione dalle radiazioni ionizzanti. Questi principi sono volti a garantire che l'esposizione alle radiazioni sia adeguatamente giustificata, mantenuta al livello più basso possibile e rispetti i limiti stabiliti.I principi fondamentali sono i seguenti:
a) Le attività che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti devono essere preventivamente giustificate e periodicamente verificate in tutti i loro aspetti. Ciò significa che devono essere valutati i benefici delle attività che implicano esposizione alle radiazioni, confrontandoli con i potenziali rischi per la salute.b) Tutte le esposizioni alle radiazioni ionizzanti devono essere mantenute al loro livello più basso ottenibile, considerando fattori economici e ambientali. Questo implica l'adozione di misure di protezione appropriate per ridurre al minimo l'esposizione alle radiazioni, utilizzando sistemi di schermatura, limitando la durata dell'esposizione e adottando misure di sicurezza adeguate.c) La somma delle dosi di radiazioni ricevute non deve superare i limiti prescritti come indicati nella normativa e nei relativi provvedimenti applicativi. I limiti di dose stabiliti sono basati su considerazioni di protezione radiologica e sono definiti per garantire la sicurezza del personale esposto e della popolazione generale.
Per quanto riguarda i limiti di dose, i lavoratori non esposti e la popolazione generale sono soggetti ai seguenti limiti:
- Per esposizione globale ed equivalente di dose efficace: 1 mSv/anno.
- Per l'equivalente di dose al cristallino: 15 mSv/anno.
- Per l'equivalente di dose alla pelle: 50 mSv/anno.
- Per l'equivalente di dose a mani, avambracci, piedi e caviglie: 50 mSv/anno.
I lavoratori esposti, che sono soggetti a esposizioni superiori ai limiti della popolazione, sono soggetti a limiti di dose leggermente più elevati:
- Per esposizione globale ed equivalente di dose efficace: 100 mSv in 5 anni, con un limite di 50 mSv in un anno solare.
- Per l'equivalente di dose all'addome (nel caso delle lavoratrici in età fertile): 13 mSv in un trimestre solare.
- Per l'equivalente di dose al cristallino: 150 mSv/anno.
- Per l'equivalente di dose alla pelle: 500 mSv/anno.
- Per l'equivalente di dose a mani, avambracci, piedi e caviglie: 500 mSv/anno.
Nel caso di irradiazione da una sorgente esterna, sono adottate misure di protezione come la riduzione del tempo di esposizione, l'uso di schermature e la distanza tra la sorgente e l'operatore.Quando si utilizzano sorgenti radioattive non sigillate con potenziale rischio di contaminazione, sono adottate precauzioni come l'uso di guanti, abiti protettivi e, se necessario, sistemi per la manipolazione a distanza.L'elenco completo e i documenti relativi al D.Lgs. 230/95 e ai suoi allegati possono essere consultati per ulteriori dettagli e disposizioni specifiche.