NOTA - LA RADIOPROTEZIONE
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LA RADIOPROTEZIONE
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE
I Principi della radioprotezione radiologica deve assicurare che tutto il personale che lavorano all’interno e all’esterno di installazioni dove sono effettuate manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate o che possono irradiare radiazioni e risiedano nelle zone circostanti, non possono ricevere quantità di dose individuali e abbiano probabilità di essere sottoposti a esposizioni non superiore ai limiti di legge.Il D.Lgs. 230/95, come peraltro già il D.P.R. 185/64, prevede adempimenti di sorveglianza fisica e controllo medico a seconda della classificazione e della categoria in cui le persone sono esposti a rischio di radiazioni ionizzanti.La classificazione di radioprotezione di un area o del lavoro effettuato da un operatore deve essere formulata da un Esperto Qualificato iscritto all'albo.I principali sistemi e obbiettivi per l'attuazione delle misure di protezione dalle radiazioni ionizzanti sono:
- Sistemi di schermatura;
- Distanza dal punto d'irradiazione;
- Limite di tempo e della durata di esposizione;
- La combinazione di tali mezzi o accorgimenti utilizzati.
- Creazione e giustificazione della pratica;
- Verifica e ottimizzazione della protezione;
- Verifica della limitazione delle dosi individuali.
- 1 mSv/anno per l'equivalente di dose per esposizione globale e per l'equivalente di dose efficace;
- 15 mSv/anno per l'equivalente di dose al cristallino;
- 50 mSv/anno per l'equivalente di dose alla pelle;
- 50 mSv/anno per l'equivalente di dose a mani, avambracci, piedi, caviglie.
- 100 mSv in 5 anni per l'equivalente di dose per esposizione globale e per l'equivalente di dose efficace, ma non più di 50 mSv in un anno solare;
- 13 mSv in un trimestre solare per l'equivalente di dose all'addome nel caso delle lavoratrici in età fertile;
- 150 mSv/anno per l'equivalente di dose al cristallino;
- 500 mSv/anno per l'equivalente di dose alla pelle;
- 500 mSv/anno per l'equivalente di dose a mani, avambracci, piedi, caviglie.
- Riduzione del tempo di esposizione alla fonte di radiazioni generate dalla sorgente.
- Inserimento di adeguate protezioni o schermature tra la sorgente e l'operatore.
- Aumento della distanza tra la sorgente di radiazioni e l'operatore.
- 1 mSv/anno per l'equivalente di dose per esposizione globale e per l'equivalente di dose efficace;
- 15 mSv/anno per l'equivalente di dose al cristallino;
- 50 mSv/anno per l'equivalente di dose alla pelle;
- 50 mSv/anno per l'equivalente di dose a mani, avambracci, piedi, caviglie.
- 100 mSv in 5 anni per l'equivalente di dose per esposizione globale e per l'equivalente di dose efficace, ma non più di 50 mSv in un anno solare;
- 13 mSv in un trimestre solare per l'equivalente di dose all'addome nel caso delle lavoratrici in età fertile;
- 150 mSv/anno per l'equivalente di dose al cristallino;
- 500 mSv/anno per l'equivalente di dose alla pelle;
- 500 mSv/anno per l'equivalente di dose a mani, avambracci, piedi, caviglie.
Al fine di indicare la corretta attuazione normativa all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, per quanto questa sia modesta, possa essere considerata completamente sicura, ha spinto l'ICRP a raccomandare un protocollo per la protezione radiologica basato su tre fondamentali principi:Questi principi sono indicati nella normativa di legge italiana in vigore, l’art. 2 del D.Lgs. 230/95, che ne stabilisce il rispetto e i limiti delle attività con rischio da radiazioni ionizzanti, nei seguenti termini:a) Il tipo delle attività che ne comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere preventivamente giustificati e periodicamente verificati in tutti i suoi aspetti;b) Tutte le esposizioni alle varie radiazioni ionizzanti devono (nel limite dei fattori economici e ambientali), essere tenute al loro livello più basso ottenibile;c) La somma delle dosi di radiazioni ricevute non deve superare i limiti prescritti come indicati nelle disposizioni della normativa e dei relativi provvedimenti applicativi.Sotto riportiamo i limiti per la popolazione (persone non controllate) e per il personale esposto (personale periodicamente controllate).Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che per la loro attività lavorativa svolta, sono suscettibili di esposizioni alle radiazioni ionizzanti superiore ai limiti della popolazione.Limiti i lavoratori non esposti e per la popolazione:
Limiti per i lavoratori esposti:
In caso nella condizione di irradiazione, in cui la persona venga irradiato da una sorgente esterna, la protezione e le opportune misure che possono essere realizzata sono:Quando vengono utilizzate sorgenti radioattive non sigillate ed esiste il pericolo di contaminazione radioattiva del personale, apparecchiature, aree di lavoro e degli ambienti limitrofi. Deve essere adottate tutte le precauzioni necessari, l'uso di guanti, abiti protettivi ed eventualmente sistemi per la manipolazione a distanza.Elenco e documenti del decreto di legge 230/95 e suoi allegati.