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IPERAMMORTAMENTO 250 - LEGGE DI BILANCIO 2017

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IPERAMMORTAMENTO 250%-LEGGE DI BILANCIO 2017
PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
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FINALITA’
Essa si pone l’obiettivo di aumentare il livello tecnologico del manifatturiero italiano, favorendo l’introduzione, nelle aziende e nei relativi cicli produttivi, di tecnologie innovative basate sulla integrazione tra macchine, processi e prodotti con le tecnologie abilitanti del paradigma 4.0.
Con il nuovo iperammortamento al 250%, gli imprenditori hanno la possibilità di beneficiare di un bonus ammortamento al 250% della spesa effettuata.

BENEFICIARI
Iperammortamento 250% nel 2017, previsto nella nuova Legge di Stabilità, Legge di Bilancio 2017, consiste in un nuovo pacchetto di agevolazioni riservate al progetto Industria 4.0.
La misura riguarda 4 macrocategorie di beni:
1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. Dispositivi per l’interazione uomo/macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «Industria 4.0»;
4. Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».

In analogia con quanto già stabilito per la presistente misura del superammortamento i beni iperammortizzati potranno essere acquisiti:

• sia mediante l’acquisizione in proprietà,
• sia con un contratto di locazione finanziaria (leasing).

Per approfondimenti si può fare riferimento alla Circolare N.4/E del 30/03/2017 scaricabile premendo sul link evidenziato.

FUNZIONAMENTO
L’incentivo fiscale automatico di iperammortamento opera sotto forma di maggiorazione del 150% della quota di ammortamento del «bene strumentale 4.0» oggetto dell’azione (aliquota totale: 250%).
In particolare, la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati. Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR,  effettuati:
In base a quanto previsto dal pacchetto di agevolazioni Industria 4.0 inserito nella nuova Legge di Bilancio 2017, gli imprenditori al fine di fruire del nuovo incentivo, iperammortamento 250%, possono acquistare il nuovo bene strumentale fino al 30 giugno del 2018, a patto che l’ordine con il relativo acconto sia superiore al 20% e venga versato entro il mese di dicembre del 2017.
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QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA IPER- E SUPER- AMMORTAMENTO
Nell’impostazione data dal Governo i due provvedimenti appaiono chiari e distinti:
Il superammortamento (maggiorazione del 40% sull’ammortamento annuo) è indirizzato al rinnovo del "parco macchine" di aziende che, con l’introduzione di beni strumentali più moderni e con maggiore tecnologia, potranno divenire ancor più competitive.
L’iperammortamento (maggiorazione del 150% sull’ammortamento annuo) è invece indirizzato alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello delineato dalla strategia “Industria 4.0”.

COSA SI DEVE PRESENTARE PER USUFRUIRE DEI BENEFICI
L’utilizzatore di ogni bene oggetto dell’iperammortamento, incluso nell’Allegato A o nell’Allegato B, dovrà presentare (rif. Comma 1 dell’Art.1), per beni di valore:
Inferiore ai 500.000 euro
    • dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
superiore ai 500.000 euro
  • perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Come richiesto dall’art.1 comma 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, la perizia tecnica o la dichiarazione in autocertificazione deve attestare “che il bene possiede
caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

    • una “attestazione di conformità” rilasciata dagli enti di certificazione accreditati – impossibilitati, per loro stessa natura, a rilasciare una perizia giurata – può ritenersi equivalente alla perizia;
    • l’utilizzo di una perizia giurata è ammesso, quale alternativa alla dichiarazione del legale rappresentante, anche per i beni di valore inferiore a 500.000 euro.
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L’autocertificazione o l’eventuale perizia/attestazione di conformità devono essere prodotte entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, Ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale.

• In questo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

• Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possono comunque godere della maggiorazione del superammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%).

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Brigida Michele      Email: brigida.michele@xrayconsult.it
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